Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche
Ai sensi dell’art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo, nella quota fissa e nella quota variabile, è ridotta nelle seguenti ipotesi:
Ai sensi dell’art. 9 bis del Decreto legge 47/2014 è riconosciuta una riduzione di 2/3 per le utenze non domestiche possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.
Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell’interessato e decorrono dall’anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.
Riduzioni per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche
Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 10% della quota variabile del tributo, purché l’abitazione abbia in uso un terreno/orto/giardino di almeno mq. 30;
Possono usufruire della riduzione gli utenti che praticano il compostaggio domestico, secondo le modalità previste dal regolamento approvato dall’Ente con delibera di C.C. n. del., e che si impegnano a non conferire al circuito di raccolta pubblica i rifiuti organici provenienti dalla cucina e/o giardinaggio.
Tali scarti devono provenire da normale uso domestico e non da attività produttive, aziende agricole, artigianali o commerciali, per le quali si rimanda alla normativa vigente.
La pratica del compostaggio dovrà essere effettuata su terreni privati, di proprietà o in disponibilità, pertinenziali o quantomeno adiacenti all’abitazione per cui si richiede la riduzione, in quanto presupposto della riduzione della tariffa sui rifiuti è la pratica continuativa e non occasionale del compostaggio domestico per il recupero a fini agronomici della frazione verde e organica prodotta dall’utente. È ammessa la pratica del compostaggio anche in terreni di proprietà o in disponibilità che non si trovano nelle immediate vicinanze dell’abitazione, qualora l’utente dimostri la frequentazione abituale dei luoghi, per motivi di lavoro o per pratiche di coltivazione amatoriale. Il luogo dove viene praticato il compostaggio deve essere ben definito ed identificabile.
I contribuenti interessati ad aderire al progetto compostaggio domestico devono presentare apposita domanda, esclusivamente mediante il Modello A, allegato al regolamento per la pratica del compostaggio domestico, che va compilato in ogni sua parte dalla persona fisica contribuente TARI.
L’istanza dovrà essere presentata entro il 20 gennaio dell’anno per cui si chiede la riduzione della TARI, le istanze presentate successivamente a tale termine, troveranno applicazione, ai fini della riduzione TARI, dal primo gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione. L’istanza suddetta sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con l’obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell’attività di compostaggio .Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio, come previsto dall’art. 11 del regolamento che disciplina la pratica del compostaggio domestico. In caso di accertata insussistenza delle condizioni richieste per la suddetta riduzione, si procederà al ricupero del tributo non riscosso. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l’anno successivo o rimborso dell’eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.
Riduzione ed esenzione per le utenze NON domestiche e non stabilmente attive
La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta nella parte fissa e nella parte variabile del 30%, a condizione che: l’utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell’anno solare; le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.
La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell’interessato e decorre dall’anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.
Altre agevolazioni
Ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n. 147 sono previste le seguenti agevolazioni:
Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell’interessato e decorrono dall’anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentate, nel cui caso abbiano la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.
Le agevolazioni di cui ai precedenti comma, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune nel limite del 7% del costo complessivo del servizio.