Informazioni per l’accesso a riduzioni tariffarie [Comune di Assoro]

Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche

 Ai sensi dell’art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo, nella quota fissa e nella quota variabile, è ridotta nelle seguenti ipotesi:

  1. abitazioni con unico occupante (risultante dall’ufficio anagrafe): riduzione del 30% per i soggetti residenti nel Comune di età superiore ai 65 anni e che dichiarino di possedere un reddito complessivo ai fini IRPEF non superiore all’importo stabilito dal Consiglio Comunale quale soglia di esenzione ai fini dell’addizionale comunale IRPEF;
  2. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo non superiore a 183 giorni nell’anno solare;
  3. riduzione del 30% ;
  4. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all’anno all’estero: riduzione del 30%;
  5. fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30%.

Ai sensi dell’art. 9 bis del Decreto legge 47/2014 è riconosciuta una riduzione di 2/3 per le utenze non domestiche possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.

Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell’interessato e decorrono dall’anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

Riduzioni per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche
Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 10% della quota variabile del tributo, purché l’abitazione abbia in uso un terreno/orto/giardino  di almeno mq. 30;
Possono usufruire della riduzione gli utenti che praticano il compostaggio domestico, secondo le modalità previste dal regolamento approvato dall’Ente con delibera di C.C. n.  del., e che si impegnano a non conferire al circuito di raccolta pubblica i rifiuti organici provenienti dalla cucina e/o giardinaggio.
Tali scarti devono provenire da normale uso domestico e non da attività produttive, aziende agricole, artigianali o commerciali, per le quali si rimanda alla normativa vigente.

La pratica del compostaggio dovrà essere effettuata su terreni privati, di proprietà o in disponibilità, pertinenziali o quantomeno adiacenti all’abitazione per cui si richiede la riduzione, in quanto presupposto della riduzione della tariffa sui rifiuti è la pratica continuativa e non occasionale del compostaggio domestico per il recupero a fini agronomici della frazione verde e organica prodotta dall’utente. È ammessa la pratica del compostaggio anche in terreni di proprietà o in disponibilità che non si trovano nelle immediate vicinanze dell’abitazione, qualora l’utente dimostri la frequentazione abituale dei luoghi, per motivi di lavoro o per pratiche di coltivazione amatoriale. Il luogo dove viene praticato il compostaggio deve essere ben definito ed identificabile.
I contribuenti interessati ad aderire al progetto compostaggio domestico devono presentare apposita domanda, esclusivamente mediante il Modello A, allegato al regolamento per la pratica del compostaggio domestico, che va compilato in ogni sua parte dalla persona fisica contribuente TARI.
L’istanza dovrà essere presentata entro il 20 gennaio dell’anno per cui si chiede la riduzione della TARI, le istanze presentate successivamente a tale termine, troveranno applicazione, ai fini della riduzione TARI, dal primo gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione. L’istanza suddetta  sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con l’obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell’attività di compostaggio .Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio, come previsto dall’art. 11 del regolamento che disciplina la pratica del compostaggio domestico. In caso di accertata insussistenza delle condizioni richieste per la suddetta riduzione, si procederà al ricupero del tributo non riscossoLe agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l’anno successivo o rimborso dell’eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

Riduzione ed esenzione per le utenze NON domestiche e non stabilmente attive
La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta nella parte fissa e nella parte variabile del 30%, a condizione che: l’utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell’anno solare; le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa  rilasciata dai competenti organi.
La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell’interessato e decorre dall’anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

 Altre agevolazioni
 Ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n. 147 sono previste le seguenti agevolazioni:

  • il Comune può prevedere in sede di approvazione di bilancio uno stanziamento di spesa da  destinare a categorie di utenti in situazioni di disagiate condizioni socio-economiche.
  • Il Comune può sostituirsi all’utenza nel pagamento totale o parziale della TARI nei casi indicati al comma 1, e più precisamente per la TARI dovuta per l’abitazione occupata da persone assistite economicamente in modo permanente dal Comune per disagiate condizioni socio-economiche attestate dal settore socio assistenziale;
  • E’ prevista l’agevolazione pari al 20% della tariffa per gli utenti che comprendono nel proprio nucleo familiare uno studente universitario fuori sede, a condizione che presentino un contratto di affitto registrato e ricevuta dell’avvenuto pagamento delle tasse universitarie.
  • Riduzione del 100% del tributo per anni 5 per le abitazioni ubicati nel centro storico, successivamente all’acquisto e alla ristrutturazione. La richiesta va presentata entro il 31 dicembre dell’anno in cui sono stati ultimati i lavori.
  • Riduzione del 100% del tributo per anni 3 per gli utenti che adottano un cane nel canile convenzionato con il comune con microchip, secondo i termini di legge. La richiesta va presentata entro il 31 dicembre dello stesso anno;
  • Riduzione del 30% del tributo per le utenze non domestiche (Bar – Ristoranti), qualora l’utente, previa dichiarazione da presentare all’ufficio tributi annualmente, nel periodo compreso tra il 1 Novembre e il 31 Dicembre, attesti che nei locali ove viene svolta la propria attività non risultino allocate apparecchiature o macchinette di qualsiasi tipo, tali da poter incentivare il gioco e le dipendenze ad esse connesse.

Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell’interessato e decorrono dall’anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentate, nel cui caso abbiano la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.
Le agevolazioni di cui ai precedenti comma, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune nel limite del 7% del costo complessivo del servizio.